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Incidenti stradali causati da buche sull’asfalto, come chiedere il risarcimento del danno

Le nostre strade, specialmente quelle cittadine, ancora oggi sono costellate di buche, o per meglio dire, vere e proprie “voragini”, che spesso causano danni agli automobilisti, o rappresentano un pericolo per la circolazione. Esiste ancora molta confusione sulla procedura da seguire per richiedere il risarcimento di un danno provocato da questi dissesti che, spesso, rendono le nostre vie impraticabili. 

Strada dissestata (Pixabay)

Pericolo non solo per gli automobilisti

Pericolo buche anche su percorsi pedonali (Pixabay)

Il rischio di essere coinvolti in un incidente, per via di una buca nella sede stradale, riguarda non solo gli automobilisti, ma anche i motociclisti, e, al tempo stesso, i pedoni che, passeggiando tranquillamente sul marciapiede, possono finire con le ginocchia a terra, riportando anche conseguenze gravi. Infatti, è anche, e soprattutto, ai bordi delle strade, che si formano queste “groviere” che presentandosi inaspettatamente, posso essere pericolose, anche a causa della nostra distrazione da “smartphone” quotidiana.

Percorrendo una strada, il più delle volte siamo costretti a deviazioni, slalom, per non parlare delle brusche frenate, a volte improvvise, per evitare il pericolo o la voragine in arrivo. I centauri, rappresentano la categoria con il rischio più elevato, alcuni hanno subito danni gravi, e a volte, purtroppo, anche irreversibili. Non tutti sanno che, ogni strada, che sia comunale, provinciale, regionale, è affidata alla gestione di un Ente, che può essere, pubblico o privato, che ne è responsabile della manutenzione, e, soprattutto deve essere chiamato in causa nel momento in cui una trascuratezza del manto stradale, provochi un danno al cittadino. Purtroppo, la storia recente, ed anche molte “catastrofi” accadute in questi anni, dimostrano che questa manutenzione e controllo, lascia alquanto a desiderare e, spesso, queste “società” riescono ad uscire indenni da qualsiasi azione risarcitoria nei confronti delle “vittime”.

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Come richiedere il risarcimento del danno subito

Rottura di un cerchio a causa di una buca stradale (Pixabay)

Nel caso fossimo coinvolti in un incidente causato dalle asperità della strada o ritenessimo di essere stati vittime di danni, da queste provocati, possiamo richiedere sia un rimborso per danni subiti dal  veicolo, sia per danni fisici. Centrare in pieno una buca con l’auto, può causare rotture alle sospensioni, ai cerchi, agli pneumatici, o ancora peggio alla struttura dell’auto, se venissimo coinvolti in un sinistro, durante una manovra di deviazione atta ad evitare di incappare nel “foro” stradale.

La domanda risarcitoria, ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile, va presentata agli uffici amministrativi preposti. Al momento della richiesta, è importante documentare il sinistro accuratamente, dimostrando: l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’evento, come specificato dalla Cassazione Civile sez. III del 18/05/2012 n. 7937. E’ suggerito munirsi di foto del luogo, del veicolo coinvolto, e, dei danni riportati, ancora più utile sarebbe chiamare, tempestivamente, le forze dell’ordine, per ottenere un verbale sull’accaduto, e, raccogliere testimonianze utili da parte di passanti o altri automobilisti. Questa “gravosa” procedura, é fondamentale per accertare la responsabilità del fatto, in quanto, a volte, viene contestata, adducendo cause non riconducibili al gestore, o responsabile della manutenzione stradale.

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Quando la responsabilità é da imputare all’ente di gestione e quando no

Incidente stradale causato da buche (Pixabay)

Nel momento in cui, da accertamenti inconfutabili, si evince, un’ indiscutibile trascuratezza, e una scarsa manutenzione periodica del tratto di strada, tanto da renderne pericolosa la percorrenza, allora, il danno e la responsabilità, sono da attribuirsi, senza dubbio, al gestore preposto. Al contrario il discorso cambia, laddove, ci sia stato un evento atmosferico ad esempio, che ha generato  una frana, e di conseguenza, il dissesto stradale; in questo caso, la responsabilità non è imputabile al gestore, o ancor di più, se l’incidente è stato causato da un’imprudenza, o,  una distrazione del conducente.

RobertoT

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