La multa non è minimamente valida in questo caso. Ecco un buon modo di “fregare” la legge senza finire nei guai. Il sistema che gli automobilisti sicuramente apprezzeranno molto.
La multa non è minimamente valida in questo caso. In poche parole, è nullo l’avviso di accertamento notificato per posta, se l’ufficio non dimostra di aver terminato il corretto iter notificatorio in caso di temporanea assenza del destinatario. Se l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa all’ufficio postale (Cad) non avviene, il verbale perde valore. Lo ha stabilito la Ctr del Piemonte con una recente sentenza.
Multa nulla: tutti gli altri casi in cui è possibile
Perché una multa sia valida, è necessario che le autorità rispettino i vincoli di notifica e contestazione dell’infrazione. Se non è così, la questione cambia eccome. Un verbale può essere unnullato in autotutela dall’ente che l’ha emanata e che lo ritiene illegittimo o infondato, oppure attraverso un ricorso del multato.
Gli errori che possono essere fatti sono quelli dal punto di vista umano, notifica al vecchio proprietario nonostante regolare passaggio di proprietà, doppio verbale per la medesima infrazione e rilevazione errata della targa del veicolo. E la prescrizione? Scatta a partire da cinque anni dopo l’ultima notifica.
Se entro sessanta mesi non arriva alcun avviso o sollecito, non va più pagata. Solito discorso per le cartelle esattoriali. Per quanto riguarda le notifiche, ogni sollecito di pagamento comporta l’annullamento di questo termine facendone scattare un altro. Un altro caso da considerare è quello delle multe arrivate dopo novanta giorni: in questo caso, possiamo fare ricorso e richiedere l’annullamento.
Multa non valida in questo caso: cosa c’è da sapere
L’anno scorso, le sezioni unite hanno dato vita ad un diritto molto particolare in materia delle multe. Se tramite il servizio postale l’atto non viene consegnato al destinatario, la prova della notifica mandata può essere tale pure con la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
Questa, raccomanderebbe l’avvenuto deposito dell’atto. Ma se il contribuente, per un motivo o per un altro, non ha ricevuto niente di niente? Decisamente di recente, il collegio d’appello ha ribaltato una decisione di primo grado sulla base del principio di diritto sancito dalle sezioni unite nel 2021 stabilendo che l’ufficio postale deve provare la spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento che comunichi l’avvenuto deposito al Cad, producendo così in giudizio l’avviso di ricevimento.
In un caso specifico, c’è stata la prova della spedizione dell’accertamento con la cartolina di ricevimento. Questa, evidenzia l’immissione nella cassetta postale. Ma, tuttavia, non c’è traccia di alcuna cartolina di ritorno della raccomandata di comunicazione dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale. Notifica non corretta, accertamento nullo. E così, la multa vale praticamente zero.