Passaggio di proprietà auto: se non fai questa ” operazione” la multa è salatissima | Come non rischiare

Il passaggio di proprietà è davvero importante in ogni automobile. In alcuni casi specifici, però, il rischio è notevole, e non solo per il guidatore.

Soprattutto negli ultimi mesi, caratterizzati da difficoltà economiche di non poco conto, l’acquisto di un’auto usata accomuna davvero tantissime persone. La procedura, non è delle più lunghe in assoluto.

Passaggio di proprietà (Web source)
Passaggio di proprietà (Web source)

Entro sessanta giorni dalla firma sulla vendita, il compratore deve richiedere presso uno STA (Sportello Telematico dell’Automobilista) il passaggio di proprietà al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e nell’archivio nazionale dei veicoli in attesa di ricevere il documento unico – che ha sostituito libretto di circolazione e certificato di proprietà – a proprio nome.

Questo è un passaggio cruciale, che va assolutamente effettuato. Se fatto in ritardo, o non fatto proprio, il nuovo proprietario del veicolo verrà certamente sanzionato. Ed allora come bisogna comportarsi?

Passaggio di proprietà: tutto quello che c’è da sapere

E’ bene sapere che la mancata registrazione del passaggio di proprietà al PRA è una ipotesi che si verificava, nella maggior parte dei casi almeno, prima dell’entrata in vigore del documento unico e dello STA.

Ovvero, quando venivano aggiornati in momenti alternati l’archivio del Pubblico Registro Automobilistico e quello Nazionale dei Veicoli (il primo gestito dall’ACI ed il secondo dalla motorizzazione civile).

In seguito, venivano rilasciati libretto e certificato di proprietà. Adesso, con il documento unico, la mancata registrazione al PRA è limitata al massimo. Non è però impossibile che accada.

Entro sessanta giorni dalla firma per l’acquisto del veicolo, in caso di controllo delle forze dell’ordine, l’automobilista riceve una multa che va da un minimo di 363 ad un massimo di 1.813 euro, con tanto di ritiro del documento unico. Tali conseguenze, possono colpire anche il venditore (rimasto intestatario dell’auto).

Necessario quindi registrare il veicolo al PRA, perché se non accade l’intestatario risulta essere ancora il proprietario precedente. Per tutelarsi, il venditore deve richiedere la registrazione al PRA oppure ricorrere ad un giudice.

SE IL VENDITORE FA “DA SOLO”

Nel primo caso, il venditore può chiedere al PRA la registrazione della dichiarazione di vendita, o di una nuova vendita in cui viene ripetuta la dichiarazione già effettuata.

Per farlo, occorre presentare una dichiarazione di vendita con tanto di scrittura privata autenticata insieme al modello di presentazione NP3C.

Passaggio di proprietà (Web source)
Passaggio di proprietà (Web source)

In seguito, è previsto il pagamento dell’IPT – è a carico del venditore, ma in alcune province è compito dell’ACI occuparsene – 27 euro per retribuzione ACI e 32 di imposta di bollo. La richiesta può essere presentata in maniera personale presso uno STA o rivolgendosi ad un’agenzia di pratiche auto, pagando il costo del servizio.

SE INTERVIENE IL GIUDICE: COSA SUCCEDE

Oppure, il venditore può ricorrere ad un giudice ordinario o di pace (dipende dal caso in questione) per ottenere una sentenza che dichiari che la vendita è avvenuta ma il nuovo proprietario non ha registrato il passaggio di proprietà.

Se è così, il giudice dichiara l’avvenuta vendita con un documento definito idoneo per la richiesta del passaggio di proprietà. La richiesta deve essere accompagnata dalla sentenza in copia che corrisponde all’originale e in bollo, assieme al modulo NP3C, al pagamento dell’IPT, ulteriori somme per emolumenti ACI e di imposta di bollo.

IN ALTERNATIVA…

Può però capitare qualcosa di diverso, che va comunque tenuto in considerazione. Ovvero, la ritardata registrazione del passaggio di proprietà al PRA.

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Infatti, è possibile richiedere il passaggio anche dopo i 60 giorni dall’autentica della firma del venditore.

Pagando importo IPT e sanzione per ritardato pagamento (30%, poi ridotto al 15 se i versamenti sono effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni e 1 per soli 15 giorni di ritardo, dell’importo IPT ed interessi sull’imposta provinciale di trascrizione).

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